Nulli i contratti stipulati dall’ODCEC in difetto di forma scritta
La nullità per vizio di forma non esclude l’esperibilità dell’azione di arricchimento senza causa
Con la sentenza n. 27247/2026, la Cassazione si è pronunciata su un’intricata controversia sorta tra un ODCEC e una cooperativa di servizi professionali in liquidazione.
Nel caso di specie, venivano in rilievo: un contratto di servizi di segreteria svolti dalla cooperativa in favore dell’Ordine, stipulato nel 1991; due contratti di sublocazione con i quali la cooperativa aveva concesso all’Ordine il godimento di due unità immobiliari.
Tali contratti erano dichiarati nulli dal Tribunale, con conseguente riconoscimento della ripetizione di quanto indebitamente pagato, ex art. 2033 c.c., in favore dell’Ordine e dell’indennizzo per arricchimento senza causa in favore della cooperativa. Il Tribunale procedeva, quindi, alla compensazione dei crediti contrapposti fino a concorrenza degli importi rispettivamente dovuti, condannando la cooperativa, riconosciuta debitrice del maggiore importo, al pagamento della differenza. La statuizione, integralmente confermata in appello, coinvolgeva anche altri aspetti, rispetto ai quali la cooperativa risultava parzialmente vittoriosa. Da qui, il ricorso per Cassazione proposto dall’ODCEC contro la decisione di gravame e affidato a ben undici motivi, in gran parte dichiarati inammissibili.
Tra le questioni di maggiore interesse giuridico decise dalla Suprema Corte si segnala, in primo luogo, quella concernente i requisiti, di forma e di sostanza, per la validità dei contratti conclusi dall’Ordine professionale. In relazione a tale profilo, si osserva che i giudici di merito avevano fondato la dichiarazione di nullità dei contratti conclusi dall’ODCEC con la cooperativa sulla violazione dell’art. 17 del DPR 696/79 (oggi abrogato, ma applicabile ratione temporis al contratto di servizi di segreteria), il quale prevede che la spesa venga preceduta dalla fase di impegno di spesa, nonché delle prescrizioni di cui ai vigenti artt. 3 e 31 del DPR 97/2003, che nella specie risultavano in tutto o in parte disattesi.
La nullità era, altresì, supportata dal rilievo del difetto di forma scritta ad substantiam e, in relazione al solo contratto di segreteria, dalla violazione da parte della cooperativa del sopravvenuto DLgs. 276/2003, in quanto non abilitata all’intermediazione e interposizione nella prestazione di lavoro.
In aggiunta ai molteplici argomenti spesi per confutare l’asserita inosservanza delle disposizioni sulla gestione di spesa, l’ODCEC contestava la correttezza della decisione impugnata sul rilievo che né l’art. 17 del DPR 696/79, né gli artt. 3 e 31 del DPR 97/2003 prevedono la forma scritta per i contratti degli enti pubblici, men che meno a pena di nullità.
È di tutt’altro avviso la Cassazione, che, in linea con i propri precedenti in materia, ha affermato che “tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, conseguendo alla mancanza di tale requisito la inesistenza di un’obbligazione contrattuale a carico della P.A.” (Cass. n. 7422/2002); i contratti con la P.A. devono recare, poi, la sottoscrizione, a opera dell’organo rappresentativo esterno dell’ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (Cass. n. 6555/2014). Tali principi – osserva la Corte – sono indubbiamente applicabili anche agli Ordini professionali, la cui natura di enti pubblici è stata affermata, proprio con riguardo all’ODCEC, dalla sentenza n. 17118/2019 delle Sezioni Unite.
I giudici di legittimità hanno, invece, accolto il motivo di censura proposto contro la statuizione del giudice di appello che aveva negato l’esperibilità dell’azione di arricchimento senza causa nel caso di invalidità del contratto per vizio di forma. Una simile affermazione si pone, infatti, in palese contrasto con il dictum della sentenza n. 11513/2026, in cui le Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità del contratto concluso dalla P.A. senza l’osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all’art. 1418 comma 2 c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. Inoltre, l’azione ex art. 2041 c.c. può essere esercitata, alle stesse condizioni, anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del contratto nullo.
È, infine, interessante notare che l’Ordine professionale aveva tentato di sottrarsi agli esiti del giudizio sollevando la questione di legittimità costituzionale del DLgs. 139/2005, “reo” di avere unificato in un unico ordine professionale soggetti che esercitavano due professioni distinte e che sono sempre stati distintamente considerati dai rispettivi ordini professionali. L’eventuale dichiarazione di illegittimità della nuova disciplina avrebbe, infatti, comportato l’estinzione degli ODCEC da essa creati (compreso l’Ordine parte del giudizio) e il ripristino dei preesistenti ordini dei dottori commercialisti. La Cassazione ha, però, dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità.
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