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FISCO

Valore doganale in esportazione per la prima volta con disciplina ad hoc

Viene determinato per applicare dazi doganali oggi non contemplati con riferimento alle esportazioni, ma che potrebbero essere adottati in futuro

/ Ettore SBANDI

Mercoledì, 21 ottobre 2026

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Con il nuovo Codice doganale dell’Ue (CDU), adottato dal Parlamento e dal Consiglio Ue con Reg. n. 2108/2026, trovano per la prima volta spazio, nel sistema tributario unionale, speciali disposizioni dedicate al valore doganale in esportazione, oggetto del comunicato dell’Agenzia delle Dogane di ieri.

La scelta del Codice è innovativa e peculiare insieme e si muove lungo due direttrici, una regolatoria e una impositiva. Da un lato, infatti, il valore di export trova oggi una sua disciplina specifica prima assente e, dall’altra, esso viene determinato per applicare, in concreto, dazi doganali che oggi non sono contemplati con riferimento alle esportazioni, ma che potrebbero certo essere adottati nel prossimo futuro.

La disciplina del valore doganale è di diretta matrice internazionale e dà attuazione, semplificando, all’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); tuttavia, l’intero impianto normativo è costruito per regolamentare la determinazione della base imponibile doganale all’importazione e, in quel contesto, sono fissati i criteri primari del valore di transazione, i criteri secondari da applicare quando detto valore non è presente o non applicabile, gli elementi che concorrono alla formazione della base per calcolare i dazi e quelli che, invece, devono dalla stessa essere esclusi.

Su questa linea è, da sempre, costruito il sistema normativo sul valore in dogana e, in continuità, opera il nuovo CDU, il cui art. 173 (“Ambito di applicazione”) dispone che il valore in dogana delle merci ai fini dell’applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da atti giuridici dell’Unione relativi a settori specifici nel quadro degli scambi di merci (“valore in dogana”) è determinato a norma degli artt. 174 e 179 (quelli, insomma, tradizionali).

Eppure, come accennato, la disciplina sul valore non si ferma qui e, piuttosto, compare oggi nel nuovo Codice doganale il successivo art. 180, che regola, per la prima volta, il valore in dogana ai fini dei dazi all’esportazione, che apre la strada alle ipotesi di dazi che oggi non sono ancora stati introdotti ma che, ove ciò fosse, troverebbero ora la loro disciplina di dettaglio.

L’ipotesi è che il sistema, in un’ottica di cautela, stia ora preparando il terreno per un futuro scenario di eventuali dazi, magari previsti inizialmente per merci sensibili, strategiche o ad esportazione limitata.
Così, dispone il CDU che, quando sono (recte, saranno) stabiliti dazi all’esportazione, il valore ai fini dei dazi all’esportazione è determinato in base:
- al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione, a condizione che l’acquirente e il venditore non siano collegati o che la loro relazione non abbia influenzato tale prezzo, adeguato, se necessario, con ulteriori spese da considerare o non considerare e sulla base dei dati forniti dall’esportatore;
- o a un valore basato su dati oggettivi e verificabili, compreso il prezzo di mercato di merci identiche o similari esportate dall’Unione nello stesso luogo e nello stesso momento, se il prezzo non è disponibile oppure è incompleto o non riflette il valore economico delle merci.

In maniera più vaga rispetto a quanto operato dall’art. 174 del CDU, sul metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione, e dall’art. 179 del CDU, sui metodi secondari di determinazione del valore in dogana, il riferimento di base è, alternativamente, al prezzo di fattura o ad un valore (che si direbbe equo, fair, normale, arm’s lenght, ecc..) basato su dati oggettivi e verificabili.

In più, con formula al momento ancor più vaga, il valore ai fini dei dazi all’esportazione comprende altresì tutte le spese direttamente connesse all’operazione di esportazione ed esclude le spese sostenute dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale dell’Unione e qualsiasi pagamento non collegato alle merci esportate. A quanto pare, concorrerebbero al valore di export le spese di trasporto o assicurazione interne o, forse, anche quelle di progettazione, sviluppo e altre, in analogia con quanto avviene per l’import dove però il sistema degli elementi addizionali risponde a criteri positivi e predeterminati.

Logica analoga a quella del valore di transazione utilizzato per l’importazione

La stessa autorità doganale italiana, nel citato comunicato, osserva che l’art. 180 introduce, per la prima volta nel nuovo Codice, una disciplina organica del valore delle merci ai fini dell’applicazione di eventuali dazi all’esportazione e che la norma riproduce, in sostanza, per il lato dell’esportazione, una logica analoga a quella del valore di transazione utilizzato per l’importazione, pur costruendo un criterio ad hoc riferito alla vendita per l’esportazione dal territorio doganale dell’Unione.

In effetti, con il Codice è poi conferito alla Commissione il potere di adottare atti, ma è senz’altro vero che esiste ora il sostrato per interventi di sicurezza ed export control che tornano ad investire la materia fiscale, preludendo a scenari tutti da considerare anche in fase di pianificazione.

Infine, resta salva la facoltà, per le autorità doganali, di chiedere prove supplementari al fine di verificare i dati forniti dall’esportatore o di determinare il valore ai fini dei dazi all’esportazione conformemente all’art. 180 del CDU, con l’eventualità che il valore di cessione (o, se si vuole, di transazione), ad esempio, possa essere disapplicato in favore di criteri secondari o di fall back più sfavorevoli, che considerino vendite di merci identiche o similari.

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