Aggiornati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo ai fini pensionistici
Con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha ricordato che con il DM 16 ottobre 2026 è stata disposta la revisione biennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della L. 247/2007 e la Tabella A della L. 335/95.
Secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la L. 335/95, infatti, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata legge.
Sul punto si precisa che, in riferimento ai nuovi parametri demografici forniti dall’ISTAT, i coefficienti sono stati aggiornati per le età dai 57 ai 71 anni, tenendo conto delle variazioni intervenute:
- nella probabilità di morte;
- nella probabilità di eliminazione per morte o nuove nozze o nuova unione civile del coniuge o partner superstite;
- nel differenziale medio di età fra i coniugi o uniti civilmente al decesso del partner;
- nelle probabilità di lasciare famiglia, desunte dalla distribuzione relativa di frequenza dei decessi per età, sesso e stato civile.
Inoltre, si fa presente che ogni altro parametro, incluso quello relativo alle modalità di erogazione della prestazione, è rimasto invariato rispetto a quelli utilizzati per la rideterminazione dei coefficienti di trasformazione attualmente in vigore (cfr. DM 20 novembre 2024).
Infine, si rende noto che l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2027.
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