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FISCO

All’accertamento non vanno allegati tutti i documenti richiamati

La Cassazione distingue la motivazione dalla prova

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 7 novembre 2026

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Ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L. 212/2000, “Gli atti dell’amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell’interessato lo stesso è allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati”.

Il disposto normativo sembra abbastanza chiaro:
- nell’atto impositivo vanno indicati i mezzi di prova della violazione fiscale;
- se nella motivazione si fa riferimento ad altri atti non conosciuti, questi vanno allegati salvo ne sia riportato il contenuto essenziale.

Quanto esposto si salda con l’art. 7 comma 5-bis del DLgs. 546/92, nella parte in cui stabilisce che “L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio ...”.
La ragione del recupero fiscale (motivazione) va contenuta nell’atto impugnato, mentre la dimostrazione di ciò (prova) può anche essere prodotta nel successivo contenzioso.

Rammentiamo inoltre che, per effetto dell’art. 7 comma 1-bis della L. 212/2000, “I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l’adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze”.

Con la pronuncia n. 26610 dell’11 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha sancito che l’atto impositivo, quale regola generale, non può essere annullato se non sono allegati uno o più documenti richiamati.
Richiamando alcuni precedenti, i giudici sembrano sancire che l’obbligo di allegazione degli atti richiamati non riguarda quelli conoscibili dal contribuente, ad esempio in quanto reperibili su internet.

In linea di principio, se la motivazione dell’atto è comunque sufficiente l’atto non può essere annullato, “dovendosi distinguere il piano della motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l’atto a cui l’avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova”.

Documenti facilmente conoscibili da non allegare

Lascia perplessi l’affermazione secondo cui non vanno allegati i documenti che possono essere facilmente reperiti dal contribuente. In questo modo, la giurisprudenza salva dall’annullabilità determinati atti impositivi che, nell’accezione intesa dal legislatore, sono carenti di motivazione.
Vero è che determinati documenti possono essere reperiti su internet, ma in ragione del chiaro risposto di cui all’art. 7 della L. 212/2000 devono essere allegati all’accertamento, salvo ne sia riportato il contenuto essenziale.
Senza contare che, con specifico riferimento ai documenti reperibili sul web, questi ben possono essere rimossi dal sito su cui sono stati reperiti, in assenza di qualsiasi preavviso.
Ovviamente, il tutto muta se i documenti allegati sono intesi non quale “motivazione” bensì quale “prova” della contestazione. Il confine tra motivazione e prova può infatti essere labile.

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