Per la crociera l’IVA è sui trasporti e non sui servizi di intrattenimento
La mancata iscrizione alla banca dati VIES non è rilevante in assenza di frode
In base alla normativa IVA comunitaria, è corretto qualificare l’attività crocieristica come un servizio di trasporto e non come un generico servizio di intrattenimento. Così ha deciso la sentenza n. 44 dell’11 gennaio 2019, pronunciata dalla C.T. Prov. di Milano.
La vicenda sottoposta all’esame dei giudici milanesi riguarda una società facente parte di un gruppo internazionale, riconducibile ad una capogruppo francese. L’attività del gruppo consisteva nel trasporto passeggeri via mare, in particolare, nell’organizzazione ed effettuazione di crociere.
La società di diritto italiano svolgeva prestazioni di trasporto urbano, nell’area di Venezia, ed extra-urbano. Tutte le fatture per tali servizi erano emesse nei confronti della capogruppo francese.
Ai fini IVA, ...
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