Niente pro rata in caso di opzione per la separazione delle attività
La detraibilità dell’IVA non è condizionata da errori od omissioni di natura meramente formale
A fronte dell’opzione ex art. 36, comma 3 del DPR 633/72 per la separazione delle diverse attività esercitate (imponibili ed esenti), l’IVA assolta spetta in detrazione secondo le regole ordinarie di cui all’art. 19 del DPR 633/72, non trovando applicazione il cosiddetto meccanismo del “pro rata” di cui all’art. 19-bis dello stesso DPR 633/72.
Nel caso in cui il contribuente abbia correttamente esercitato, e comunicato, l’opzione per l’applicazione separata dell’imposta come previsto al suindicato art. 36, comma 3, l’IVA sugli acquisti è detraibile ex art. 19, operando una distinzione tra operazioni esenti ed imponibili derivanti da attività gestite con contabilità separate. Inoltre, errori od omissioni meramente formali nella compilazione
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