Niente abuso del diritto ai fini IVA se prevalgono le ragioni economiche
La sentenza n. 9135, depositata ieri dalla Corte di Cassazione, ha esaminato una fattispecie per la quale era stato contestato l’abuso del diritto ai fini IVA, disconoscendone l’abusività.
Nella pronuncia sono richiamati i principi unionali, tali per cui può configurarsi abuso del diritto in ambito IVA solamente qualora il risultato raggiunto dal contribuente, attraverso il percorso realizzato, sia contrario alle disposizioni tributarie e lo scopo “essenzialmente” perseguito sia quello di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale.
Ne deriva, secondo la Cassazione, che l’operazione deve essere valutata secondo la sua essenza, sulla quale “non possono influire ragioni economiche meramente marginali o teoriche, tali, quindi, da considerarsi manifestamente inattendibili o assolutamente irrilevanti, rispetto alla finalità di conseguire un risparmio d’imposta”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha dato prova del fatto che i comportamenti delle società contribuenti sono stati caratterizzati da un “improprio utilizzo della strumentazione fiscale”. L’Ufficio riteneva ingiustificato, nella configurazione esaminata, che non fosse stato stipulato un contratto di leasing direttamente con la prima società contribuente e non con la seconda alla quale il contratto veniva ceduto. Riteneva che vi fosse una interposizione priva di ragione economica.
Tuttavia, il giudice di appello aveva messo in luce l’effettivo scopo economico perseguito con l’operazione complessiva, avendo la società contribuente dimostrato la finalità economica della stipula del contratto di leasing.
La Suprema Corte trova evidenze della natura “economica” dell’operazione, per quanto il risultato sia conseguito anche mediante una evidente manipolazione dei meccanismi fiscali e con la spendita di motivazioni (nelle fatture e nelle note di credito) incoerenti con la realtà dei fatti.
La Corte conclude, tuttavia, che quest’ultimo aspetto non può ritenersi caratterizzante o prevalente rispetto all’operazione economica conclusa e che lo stesso vantaggio fiscale “appare integrare più un effetto collaterale della complessiva operazione che un obiettivo perseguito”.
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