Nuove risorse utilizzabili per tutte le prestazioni del Fondo di solidarietà nel trasporto aereo
L’INPS, con il messaggio n. 2241 pubblicato ieri, 10 giugno 2021, ha rilevato che, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la nota n. 4850/2021, le risorse pari a 186,7 milioni di euro per l’anno 2021, stanziate ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DL 41/2021, conv. L. 69/2021, possono essere utilizzate per il finanziamento di tutte le tipologie di prestazione erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
A tal proposito si ricorda che il citato comma 3 dell’art. 9 ha esteso l’integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti per effetto di sospensioni o riduzioni delle attività produttive avvenute nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, a seguito di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo altresì un incremento della dotazione del Fondo nella misura di 186,7 milioni di euro.
L’Istituto evidenzia pertanto che le indicazioni fornite con la precedente circolare n. 72/2021, che limitavano l’impiego di tale stanziamento al finanziamento dei trattamenti in deroga di cui all’art. 8 comma 2 del DL 41/2021, escludendolo per le altre tipologie di prestazioni previste dal decreto istitutivo del Fondo, devono ritenersi superate.
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