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Esenzione IVA anche per i contratti derivati

/ REDAZIONE

Martedì, 4 gennaio 2022

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L’art. 10 comma 1 n. 4 del DPR 633/72 riconosce l’esenzione IVA alle operazioni relative agli strumenti finanziari, fra i quali sono compresi quelli preordinati alla copertura dei rischi di variazione riguardanti tassi di interesse, tassi di cambio, indici di Borsa o prezzi di mercato dei beni.
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 1 pubblicata ieri, 3 gennaio 2022, in merito al trattamento IVA dei differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica.

Con riguardo al caso di specie, inoltre, l’Agenzia ha chiarito che la base imponibile IVA è costituita dall’importo del differenziale monetario, considerato anche quanto previsto dall’art. 4 della L. 133/99 per le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine.

In merito alla determinazione della base imponibile IVA dei contratti relativi a strumenti finanziari che danno luogo a differenziali monetari, dunque, devono intendersi superati i precedenti chiarimenti forniti con la R.M. n. 77/98.

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