Il soccombente può esimersi dalla ritenuta se il difensore è stato già pagato
Vista la sua responsabilità il sostituto di imposta può richiedere ogni documento utile
L’art. 25 comma 1 del DPR 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF sui compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, corrisposti a soggetti residenti per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell’interesse di terzi, o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Considerato che, come si evince dalla norma riportata, la ritenuta va eseguita quand’anche la prestazione sia resa nell’interesse di terzi, è pacifico che ciò operi anche nel caso in cui la parte soccombente di un giudizio (sia questo civile o tributario) debba restituire al difensore della parte vittoriosa (non distrattario) le spese processuali.
Incidentalmente, ...
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