IVA al 5% solo se il gas metano per combustione è oggetto di fornitura diretta
Nella risposta a interpello n. 284 del 20 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’aliquota IVA agevolata del 5%, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2 del DL 130/2021 e dell’art. 1 comma 506 della L. 234/2021, non è applicabile qualora abbia luogo una cessione di energia termica, invece che una “somministrazione diretta di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali”.
Nel caso in esame, un ente pubblico ha stipulato, per le aziende sanitarie che gestisce, contratti di servizio energia o concessioni di servizio di teleriscaldamento, in base ai quali il metano non viene direttamente acquistato dall’utilizzatore, ma dal fornitore del servizio, che, a favore delle stesse aziende, rende anche ulteriori servizi tecnici (manutenzione e conduzione degli impianti nel caso del servizio energia, fornitura di energia frigorifera ed elettrica nel caso del teleriscaldamento).
Riprendendo la circ. 3 dicembre 2021 n. 17, l’Agenzia rileva che le disposizioni summenzionate riducono temporaneamente al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali, come definiti all’art. 26 del TUA. Inoltre, è precisato che, per le somministrazioni di gas metano per combustione nei confronti di P.A., enti e società che rientrano nell’ambito di applicazione dello split payment ex art. 17-ter del DPR 633/72, tale circostanza non incide sulla natura dell’uso che tali soggetti effettuano del gas. Pertanto, in caso di acquisto del gas per uso civile o industriale, il fornitore può emettere fattura e ricevere il pagamento dell’imponibile da parte dei committenti; dopodiché, questi ultimi sono tenuti a versare l’IVA con aliquota del 5% direttamente all’Erario.
Tenuto conto del tenore letterale delle norme e che, nella fattispecie considerata, le tipologie contrattuali in essere (ossia il contratto di servizio energia e quello di teleriscaldamento) risultano caratterizzate dalla cessione al cliente finale di energia termica, in luogo della fornitura diretta di combustibile, non può trovare applicazione l’aliquota IVA agevolata.
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