Dal 14 luglio comunicazione aggiornata per il bonus investimenti sisma per il 2021
Con il provvedimento n. 253453 pubblicato in tarda serata ieri l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ex art. 18-quater del DL 8/2017 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 nelle zone colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016. Viene inoltre modificato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro-Italia, nelle ZES e nelle ZLS.
Si ricorda che l’art. 43-ter del DL 152/2021 ha modificato il comma 3 dell’art. 18-quater del DL 8/2017, prevedendo che, dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta sisma si applichi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework).
La misura agevolativa è stata autorizzata con decisione della Commissione europea C(2022) 3805 final del 3 giugno 2022.
Anche per accedere al credito d’imposta sisma per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione.
Per consentire, dunque, la fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la comunicazione va presentata utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con provvedimento del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del 6 giugno 2022, che a tal fine viene ulteriormente modificato.
La comunicazione così aggiornata può essere presentata a partire dal 14 luglio 2022.
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