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Trasporto di beni in transito non imponibile IVA solo se reso al titolare del regime

/ REDAZIONE

Martedì, 12 luglio 2022

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Le prestazioni di trasporto relative ai beni in transito beneficiano della non imponibilità IVA solo se rese nei confronti del titolare del regime di transito. Si tratta di quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 370 pubblicata ieri, 11 luglio 2022.

Il caso esaminato riguarda una società che commercia etanolo assoluto destinato all’autotrazione. Tale soggetto acquista la merce in Italia e negli USA e la vende in Svizzera. La società è intenzionata ad affittare un serbatoio costiero in Italia posto all’interno di un deposito doganale. La merce ivi custodita rimarrebbe “allo stato estero” e sarebbe poi consegnata in Svizzera, in base alle esigenze del cliente ivi ubicato. Nell’istanza d’interpello è stato chiesto se tale operazione di acquisto e rivendita possa rientrare fra quelle di transito e, dunque, al trasporto possa applicarsi il regime di non imponibilità IVA ex art. 9 comma 1 n. 2 del DPR 633/72.

Sui rapporti fra i due regimi sospensivi in commento (deposito doganale e transito), l’Agenzia delle Entrate non si è espressa, perché materia di competenza delle Dogane.
Qualora fosse riconosciuto che i beni acquistati e venduti dalla società siano “beni in transito”, le Entrate hanno precisato che il citato regime di non imponibilità IVA si applicherebbe a condizione che la società sia il titolare del regime di transito. Così dispone, infatti, il nuovo art. 9 ultimo comma del DPR 633/72 introdotto dall’art. 5-septies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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