IVA agevolata per il fabbricato adibito ad archivio comunale
Nella risposta a interpello n. 402 di ieri, 2 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate afferma l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% con riferimento alla realizzazione di un nuovo impianto di archiviazione del Comune.
Ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al DPR 633/72, possono beneficiare dell’IVA nella misura del 10% le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della L. 847/64; il successivo n. 127-septies) della stessa Tabella estende l’agevolazione alle prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali opere.
Posto che l’elenco delle opere e degli impianti si considera tassativo, l’Agenzia ricorda che rientrano nell’ambito delle opere di urbanizzazione secondaria “quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo” e, segnatamente, le “delegazioni comunali”, trattandosi di “struttura ammnistrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell’ente locale a servizio dei residenti del territorio” (cfr. ris. 12 ottobre 2001 n. 157 e ris. 28 dicembre 2007 n. 394).
Nel caso in esame, in base alla relazione tecnica allegata dal Comune istante, il nuovo fabbricato adibito ad archivio è riconducibile tra le “delegazioni comunali” comprese nell’elencazione di cui alla citata L. 847/64, sostanzialmente riprodotta nell’art. 16 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia). Pertanto, l’Agenzia ritiene che alle prestazioni derivanti dal contratto di appalto per la costruzione di detto archivio possa applicarsi l’IVA nella misura del 10%, in virtù del combinato disposto dei nn. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte Terza, allegata al DPR 633/72.
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