IVA detraibile anche se l’importatore non è il proprietario dei beni
Per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, non è necessario che il soggetto passivo sia proprietario dei beni importati, occorrendo, invece, che tali beni presentino un “nesso immediato e diretto” con l’oggetto dell’attività esercitata. Con la risposta a interpello 410, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato un principio già espresso, fra le altre, nella risoluzione 11 maggio 2007 n. 96.
La questione concerne una società (Alfa) che importa “geni modificati” di proprietà della casa madre (Gamma), ottenuti da cellule del sangue, i quali vengono poi trasfusi nei pazienti ai fini del trattamento di patologie e per l’effettuazione di test clinici.
L’istante, in caso di esito positivo della sperimentazione e una volta acquisite le necessarie autorizzazioni, potrebbe commercializzare in Italia i farmaci così ottenuti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria l’importazione è direttamente connessa a future operazioni imponibili della società e risulta pertanto sussistere una correlazione fra tali operazioni e l’onere dell’IVA assolta in Dogana. Va, inoltre, considerato che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte di Giustizia Ue 14 settembre 2017 causa C-132/16), l’IVA è detraibile sempreché le spese sostenute per l’importazione siano in grado di influenzare il prezzo delle operazioni tassate a valle (cfr. anche la risposta a interpello n. 6/2019).
Posto, inoltre, che l’art. 68 del DPR 633/72 prevede che non siano soggette a IVA le importazioni definitive di beni la cui cessione è esente (come, ad esempio, nel caso di sangue umano o plasma sanguigno), l’istante domandava se tale esclusione potesse applicarsi anche ai “geni modificati”. L’Agenzia non fornisce alcun parere in merito, non avendo avuto riscontro dal Ministero della Salute e dall’Autorità nazionale del farmaco in ordine alla possibile classificazione di tali geni nella categoria “organi, sangue e plasma sanguigno”.
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