Detrazione IVA per la fondazione che esercita attività commerciale
Ai fini dell’accertamento prevalgono gli aspetti sostanziali delle operazioni rispetto agli elementi formali
Ha diritto alla detrazione IVA la fondazione che ha svolto esclusivamente attività commerciale, anche se dallo statuto persegue obiettivi e finalità pubblicistiche. Ai fini dell’accertamento prevalgono gli aspetti sostanziali delle operazioni rispetto agli elementi formali.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 37731 del 23 dicembre 2022, con cui ha accolto il ricorso di una fondazione avverso l’avviso di accertamento IVA.
Col proprio ricorso in Cassazione la fondazione denunciava violazione degli artt. 4 e 19-ter del DPR 633/72, in quanto la C.T. Reg., erroneamente, aveva ritenuto che l’ente avesse natura mista (commerciale e non commerciale), da cui il disconoscimento del diritto alla detrazione IVA per l’omessa tenuta di contabilità separate. In particolare,
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