Reverse charge per i laptop escluso nella fase di vendita al dettaglio
La prassi più recente sembra aver ristretto la nozione di «consumatori finali» dei beni acquistati
Le cessioni di laptop, al pari di alcuni altri prodotti del settore elettronico (come i tablet e i dispositivi a circuito integrato), richiedono l’applicazione del meccanismo del reverse charge a norma dell’art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72.
La speciale misura opera solamente in via temporanea, ai sensi dell’art. 199-bis della direttiva 2006/112/Ce, con riferimento alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2026 (art. 17 comma 8 del DPR 633/72).
Nel caso dei laptop e degli altri beni individuati dal citato art. 17 comma 6 lett. c) del decreto IVA, la disciplina del reverse charge è limitata alle sole cessioni “effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale”.
Tale limitazione, stando alla lettera d) dell’art. ...
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