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Remissione in bonis per la tardiva asseverazione di riduzione del rischio sismico

/ REDAZIONE

Martedì, 30 maggio 2023

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In caso di interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il superbonus ex art. 119 comma 4 del DL 34/2020, è richiesto il rilascio, da parte di un tecnico abilitato, dell’asseverazione “preventiva” di cui all’allegato B del DM 58/2017 (anche in assenza del passaggio dell’edificio a una o più classi di rischio sismico inferiore). A norma dell’art. 3 comma 3 del DM 58/2017, tale asseverazione deve essere depositata al Comune prima dell’inizio dei lavori. 
Con la risposta a interpello n. 332 di ieri, 29 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione “preventiva” preclude la spettanza della detrazione fiscale.

Come previsto, con norma di interpretazione autentica, dall’art. 2-ter comma 1 lett. c) del DL 11/2023, il contribuente può tuttavia sanare il mancato deposito dell’asseverazione nei termini ordinari mediante la remissione in bonis ex art. 2 comma 1 del DL 16/2012.
In presenza dei presupposti richiesti dal citato art. 2, viene infatti consentito al contribuente di depositare validamente l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico entro la prima dichiarazione dei redditi nella quale va esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.

Nel caso in cui il contribuente eserciti una delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, il deposito dell’asseverazione preventiva ex DM 58/2017 mediante remissione in bonis deve invece avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione (comunicazione che, a sua volta, avvalendosi della remissione in bonis, potrà essere trasmessa oltre il termine ordinario, purché entro quello di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva).

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