Nessun rimborso se non è provata la mancata annotazione della rivalutazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15224 pubblicata ieri, 30 maggio 2023, ha affermato che, in ipotesi di rivalutazione ex art. 15 del DL 185/2008, non spetta il rimborso delle somme versate (nella specie a titolo di prima rata) se non è provato che la società avesse deciso di non avvalersi della misura agevolativa.
Ad avviso della Corte, ai fini del rimborso delle somme (erroneamente) versate, la società di persone ricorrente, pur non investita dall’obbligo di deposito, doveva fornire i documenti – bilancio o rendiconto – a prova della mancata annotazione della rivalutazione, quale dimostrazione dell’errato versamento.
Secondo l’ordinanza, il giudizio non ha ad oggetto il perfezionamento della procedura di rivalutazione, bensì il rimborso delle somme che la contribuente afferma di aver versato per errore.
Non sono, pertanto, applicabili al caso di specie i chiarimenti della circolare n. 11/2009, in base ai quali la rivalutazione si intende perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori; al fine di provare il diritto al rimborso avrebbe dovuto, al contrario, essere prodotto in giudizio il bilancio, dal quale avrebbe potuto evincersi che la società aveva deciso di non avvalersi della rivalutazione.
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