Cessioni di bevande che non perdono il carattere di succo di frutta con IVA ordinaria
Occorre distinguere i succhi di frutta a base di purea da smoothies o frullati di frutta poiché solo ai secondi si applicherebbe l’imposta in misura ridotta
Con le risposte a interpello nn. 312 e 313, pubblicate l’8 maggio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alla cessione di alcune tipologie di succhi di frutta a base di purea, ritenendo applicabile, nei casi di specie, l’aliquota IVA ordinaria del 22% in luogo di quella ridotta del 10%.
L’esito negativo delle citate risposte è connesso al parere tecnico rilasciato alle istanti dall’Agenzia delle Accise, dogane e monopoli e alla relativa classificazione merceologica assegnata alle bevande alla voce 2009 della Note esplicative del Sistema armonizzato (NESA) anziché alla voce 2008 (cui si riferisce il n. 74) della Tabella A, parte III, del DPR 633/72 e alla quale si applica l’IVA ridotta al 10%, in luogo
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