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Se l’intestazione di quote è fiduciaria la proprietà si riottiene solo in forma specifica

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 agosto 2023

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Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 5496/2023, ha precisato che l’intestazione “fiduciaria” di quote di partecipazione in srl comporta che le stesse appartengano all’intestatario.
Il trasferimento delle quote per atto fiduciario, infatti, comporta un reale passaggio di proprietà con l’aggiunta di un impegno al ritrasferimento delle medesime al fiduciante.

Di conseguenza, a fronte della volontà di riottenere la titolarità delle quote, è infondata la domanda di mero accertamento della relativa titolarità, in quanto l’unico modo per pervenire a tale risultato, sussistendone tutti i presupposti, è agire ai sensi dell’art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto), ovvero con una azione costitutiva finalizzata a ottenere una sentenza che si sostituisca al contratto di ritrasferimento non concluso.

Fino a tale pronuncia di trasferimento formale il fiduciante non può dichiararsi proprietario delle quote.

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