Assicurazione coattiva se non si ottempera alla relativa diffida INAIL
Il termine «diffida» ha vari significati, con differenti conseguenze in caso di mancata ottemperanza
In ambito INAIL l’espressione “diffida” è usata in tre casi.
Sebbene si tratti di casistiche assolutamente differenti, l’utilizzo dello stesso vocabolo è talora causa di confusione anche fra gli stessi addetti ai lavori.
La prima è la diffida all’instaurazione del rapporto assicurativo.
L’art. 16 commi 1 e 2 del DPR 1124/65 stabilisce che l’Istituto assicuratore, quando viene a conoscenza del fatto che non si è provveduto secondo le disposizioni dell’art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti