Impugnabili gli accordi in sede non protetta
L’effettiva assistenza sindacale costituisce requisito essenziale per le conciliazioni sindacali
Di recente la Cassazione, con l’ordinanza n. 25796/2023, è tornata sul tema delle conciliazioni in sede sindacale, pronunciandosi sul caso di un accordo conciliativo sottoscritto presso una Prefettura con l’intervento di un rappresentante sindacale.
Nel caso di specie con tale accordo il lavoratore aveva accettato, in cambio della riammissione in servizio dopo un precedente licenziamento, il pagamento del 60% dell’importo delle retribuzioni che gli spettavano di diritto. La Corte d’Appello aveva ritenuto che tale accordo non fosse stato concluso in sede protetta e, pertanto, non poteva ritenersi riconducibile al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all’art. 2113 comma 4 c.c. Si trattava infatti di un accordo che non era stato concluso presso una sede ...
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