La MAP Ue non fa venire meno le sanzioni per definire la lite
La definizione delle liti, la cui domanda va presentata a pena di decadenza entro il prossimo 30 settembre (unitamente al pagamento della prima rata o di tutte le somme) presenta vari aspetti controversi.
Uno di questi si verifica quando sia stata instaurata una procedura di risoluzione delle controversie contro la doppia imposizione (la “procedura”, c.d. “MAP Ue”).
Per l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 437 di ieri), se è in corso una procedura di MAP non si può ritenere che il tributo sia stato definito, quindi la lite, relativa in apparenza solo alle sanzioni da dichiarazione infedele, non può essere definita a costo zero.
Non si verte nell’ipotesi di lite relativa solo a sanzioni collegate al tributo con tributo definito, disciplinata dall’art. 1 comma 191 della L. 197/2022.
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