IVA di gruppo senza interruzione per la controllata che incorpora società esterne
Una società che partecipa alla liquidazione IVA di gruppo in qualità di controllata e che incorpora società esterne al gruppo per le quali, alla data della fusione, il requisito del controllo non sussiste dal 1° luglio dell’anno precedente, continua a partecipare alla procedura in parola senza soluzione di continuità.
È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 445 del 9 ottobre 2023.
Nel caso esaminato, la società Delta partecipa alla liquidazione IVA di gruppo (art. 73 comma 3 del DPR 633/72) facente capo ad Alfa (controllante).
Nel dicembre 2022 Alfa acquisisce il controllo di Beta e Gamma; mentre nel 2023 Delta incorpora le società Beta e Gamma, con atto iscritto al Registro imprese nel luglio dello stesso anno.
Ci si chiede quindi se Delta possa continuare a partecipare alla procedura di gruppo senza interruzioni nonostante abbia incorporato società esterne di cui Alfa detiene il controllo diretto e indiretto da meno di un anno. Infatti, ai fini della procedura IVA di gruppo, si considera controllata la società per la quale il controllo sussista almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente l’esercizio dell’opzione.
Richiamando le precedenti risoluzioni n. 78/2011 e ris. 92/2010, l’Agenzia delle Entrate conferma che la società Delta può continuare a partecipare alla liquidazione di gruppo senza soluzione di continuità, non essendo l’operazione straordinaria motivo di interruzione. Tuttavia, il credito IVA maturato dalle incorporate fino al mese o trimestre antecedente alla fusione non può confluire nella procedura.
Può essere invece trasferito il debito o credito IVA derivante da operazioni compiute dalle incorporate nel mese o trimestre in corso alla data in cui l’operazione straordinaria ha effetto (nella fattispecie, luglio 2023) poiché dette operazioni si considerano come compiute direttamente dall’incorporante.
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