Esenzione IVA per le prestazioni dei chiropratici confermata dalla Cassazione
Il precedente orientamento, che negava l’esenzione, deve ritenersi ormai definitivamente superato
Per il riconoscimento dell’esenzione IVA alle prestazioni rese dai chiropratici, non è indispensabile che sia emanato il regolamento di attuazione del percorso formativo di tale professione. Infatti, la natura medica della prestazione deve essere valutata in termini sostanziali.
Si tratta di quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con le recenti pronunce nn. 27549/2023, 28138/2023 e 28512/2023.
L’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’ambito delle professioni mediche e di alcune attività paramediche. Seppure l’art. 2 comma 355 della L. 244/2007 e poi l’art. 7 della L. 3/2018 abbiano inquadrato il chiropratico tra i professionisti sanitari, il previsto ...
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