Controlli antiriciclaggio dell’ODCEC sugli iscritti non delegabili a terzi
La vigilanza sull’osservanza degli obblighi rientra nel più ampio potere di controllo degli Ordini in tutela degli interessi pubblici
Con il Pronto Ordini n. 131, pubblicato ieri, il CNDCEC fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento delle attività di controllo previste dall’art. 11 del DLgs. 231/2007 sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte degli iscritti.
In particolare, con riferimento alla somministrazione periodica del questionario antiriciclaggio, ci si interroga se gli Ordini possano procedere a controlli successivi nei confronti di quegli iscritti che non abbiano fornito risposte (oppure che abbiano fornito risposte poco chiare) delegando a soggetti terzi (quali ad esempio società di consulenza o altri professionisti) le proprie funzioni (o, in ogni caso, “commissionando a tali soggetti l’acquisizione, ovvero la presa visione, anche a campione, dei fascicoli antiriciclaggio dei clienti
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