Misure protettive non vincolate all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi
Il debitore può decidere per l’istanza quando si rende necessario durante la procedura
In tema di misure protettive in seno agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, di cui al DLgs. 14/2019 (CCII), il Tribunale di Bologna 7 novembre 2023 ha riconosciuto la possibilità per il debitore di domandarne il riconoscimento anche in un momento successivo alla domanda ex art. 40 del CCII, qualora non abbia ancora esaurito il termine massimo di durata delle misure protettive (12 mesi) per non averle mai richieste o per non avere usufruito per un periodo di tempo limitato, con istanza presentata anche dopo il maturare della prima scadenza.
Nella fattispecie in esame si tratta di verificare la possibilità di domandare le misure protettive, ex art. 54 comma 2 primo e secondo periodo del DLgs. 14/2019 (CCII) con istanza non contestuale alla domanda di cui all’art. ...