Slitta il termine per la variazione IVA con giudizi pendenti alla chiusura del fallimento
Dies a quo dall’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 471 di ieri, è ritornata sul tema del termine di emissione delle note di variazione IVA, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 nella formulazione ante DL 73/2021, offrendo un’interpretazione restrittiva, secondo cui la chiusura della procedura ex art. 118 del RD 267/42 non legittima l’immediata variazione IVA quando siano pendenti giudizi che coinvolgono il fallimento.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, occorre attenderne l’esito, con l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto, posto che solo in tale momento si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori. L’infruttuosità della procedura, e quindi il termine di emissione della nota,
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