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I gravi indizi inchiodano la supersocietà di fatto e la conducono al fallimento

/ REDAZIONE

Sabato, 2 dicembre 2023

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Il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 128/2023, ha stabilito che è possibile desumere l’esistenza di una supersocietà di fatto (ovvero, nella specie, tra due società di capitali) dai seguenti elementi:
- l’identità dell’oggetto sociale delle società coinvolte;
- l’identità delle relative compagini sociali e dell’organo amministrativo;
- la presenza dell’unità locale di una società presso la sede dell’altra;
- l’identità del consulente fiscale;
- la comunanza di fornitori qualificati;
- la circostanza che una delle società/socie avesse prestato fideiussione in favore dell’altra in relazione a due contratti di locazione finanziaria;
- la circostanza che una delle società/socie avesse trasferito numerose somme di denaro all’altra senza causale o con la causale del “trasferimento fondi” ma con un’eccedenza rispetto al valore delle fatture emesse.

Si concretizza, infatti, un quadro indiziario grave, univoco e concordante idoneo a dimostrare l’esercizio congiunto dell’attività economica, l’esistenza di un fondo comune e la compartecipazione ai rischi dell’attività di impresa.
Tale supersocietà di fatto, poi, deve ritenersi in stato di insolvenza (e da assoggettare a fallimento) quando una delle società/socie non depositi bilanci da tempo e sia assoggettata a procedure esecutive e l’altra sia già stata dichiarata fallita.

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