Se i beni non partono dallo Stato del cedente, vendite a distanza Ue con IVA «a destino»
La soglia di 10.000 euro non dovrebbe applicarsi se il fornitore spedisce beni a partire dalle scorte detenute in altri Stati membri
Le imprese Ue che operano nel settore del commercio elettronico indiretto, effettuando vendite a distanza a privati consumatori in altri Stati membri, come regola generale assolvono l’IVA del Paese di destinazione.
In tale settore, però, sono previste alcune semplificazioni, la prima delle quali è legata al volume di vendite transfrontaliere effettuate.
È infatti stabilito che, se il soggetto passivo IVA, nell’anno precedente e in quello in corso, non supera la soglia di 10.000 euro di vendite calcolata ai sensi dell’art. 59-quater della direttiva 2006/112/Ce (art. 7-octies del DPR 633/72), questi, salvo diversa opzione, applica l’IVA dello Stato di partenza dei beni.
Si pensi al caso tipico di un’impresa che raccoglie gli ordini dei clienti tramite il proprio sito ...