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Esame del certificato di residenza centrale per i rimborsi

/ REDAZIONE

Sabato, 6 aprile 2024

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La Corte di Cassazione ha stabilito, con l’ordinanza n. 9050 di ieri, che il diritto al rimborso delle ritenute operate sul TFR dal datore di lavoro italiano a un non residente per il lavoro svolto all’estero è subordinato alla prova dell’assoggettamento a imposizione del contribuente nell’altro Stato, e non solo alla prova dell’effettività del prelievo subito.
È stata, così, cassata con rinvio la sentenza di secondo grado favorevole al contribuente, in quanto essa non ha tenuto conto di tale aspetto procedurale, pur in presenza di un rilievo espresso dell’Agenzia delle Entrate nell’appello.

La Cassazione dà, in ogni caso, continuità al principio per cui l’assoggettamento a imposizione, risultante dal certificato di residenza, deve essere anche solo potenziale (per cui la persona deve essere soggetto passivo in tale Stato) e non necessariamente effettivo (in senso conforme, tra gli ultimi interventi, le sentenze nn. 35284/2023 e 994/2024, riferite ai rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, e la sentenza n. 30779/2023, riferita ai rapporti con la Svizzera).

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