Nuova convenzione per la riscossione dei contributi di finanziamento degli Enti bilaterali
Con il messaggio n. 1399 di ieri, 8 aprile 2024, l’INPS ha illustrato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali, Fondi, Casse per la riscossione dei contributi versati dai datori di lavoro e da destinare al finanziamento di tali organismi.
Tenuto conto che il nuovo schema di Convenzione si è reso necessario a seguito di una completa ridefinizione del processo di riscossione, nello schema di convenzione sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto previdenziale a titolo di rimborso per l’erogazione del servizio.
Sul punto, l’INPS sottolinea che per gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse che hanno la necessità di distribuire il riversamento mensile su più IBAN, il criterio discriminante è rappresentato dalla Struttura territoriale INPS indicata dal datore di lavoro sul modello F24 all’atto del versamento. Questo criterio consente al soggetto convenzionato di gestire la destinazione degli importi a esso riversati dall’INPS, fornendo ai datori di lavoro le opportune indicazioni. Così facendo è possibile destinare gli importi secondo l’articolazione provinciale/regionale dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa mediante accredito su specifico IBAN comunicato all’Istituto dal soggetto stesso, non assumendo rilevanza né la Struttura territoriale INPS di competenza della matricola/posizione aziendale, né la sede legale del soggetto contribuente (datore di lavoro). Unica condizione per il corretto funzionamento di tale meccanismo è l’espressa indicazione, da parte del datore di lavoro, della Struttura territoriale INPS all’atto della compilazione del modello F24.
L’INPS procederà al riversamento solo dopo la verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei suoi confronti, attraverso la procedura DURC on line.
I soggetti interessati ad aderire alla nuova Convenzione potranno inviare istanza di convenzionamento utilizzando il modello allegato al messaggio in commento.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941