Bancarotta per distrazione se c’è pericolo per i creditori
Il valore dei beni oggetto di distrazione deve essere considerato in termini assoluti
La sentenza n. 16414/2024 della Cassazione prende in esame la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42, oggi, in relazione alla liquidazione giudiziale, artt. 322 comma 1 lett. a) e 329 comma 1 del DLgs. 14/2019) a fronte di contestazioni difensive attinenti alla realizzazione delle operazioni in un momento di normale operatività e regolare funzionamento dell’impresa e alla scarsa rilevanza quantitativa dei beni “in tesi” distratti.
Si ricorda che la fattispecie in questione è un reato di pericolo concreto e di mera condotta per la cui integrazione non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato
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