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Domande respinte per la pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni orfani da riesaminare

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 maggio 2024

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Con la circolare n. 64 di ieri, 7 maggio 2024, l’INPS ha fatto chiarezza su taluni effetti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale del 5 aprile 2022 n. 88, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 38 del DPR 818/57, nella parte in cui non include tra i destinatari della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti con conseguente inclusione degli stessi tra i destinatari della pensione ai superstiti.

In primo luogo, con riferimento alla liquidazione di tale trattamento pensionistico, è stato chiarito come le nuove domande di pensione e quelle eventualmente giacenti dovranno essere definite alla luce della summenzionata sentenza, mentre le domande respinte ai sensi della norma dichiarata incostituzionale dovranno essere riesaminate, a meno che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

È stato, poi, chiarito come le pensioni liquidate in favore di altre categorie di superstiti il cui diritto risulti compatibile con quello dei nipoti aventi diritto, quali coniugi e/o figli del dante causa, dovranno essere rideterminate secondo le aliquote di legge, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

Al contempo, l’INPS ha specificato come il riconoscimento della pensione in oggetto sia incompatibile rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa, con conseguente venir meno del diritto alla pensione riconosciuta in favore di tali categorie di soggetti.

In ogni caso di corresponsione di una quota maggiore o non dovuta, l’Istituto non potrà recuperare le somme già erogate, salvo in caso di dolo del percettore.

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