Per i soggetti finanziari è operativa la trasmissione della comunicazione monitoraggio fiscale
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 224381 del 9 maggio 2024, pubblicato ieri, sono state approvate le modalità di compilazione e trasmissione da parte degli operatori finanziari della comunicazione monitoraggio fiscale ex art. 1 del DL 167/90.
Tale disposizione prevede che che gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 comma 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 comma 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 comma 5 lett. i) e i-bis) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati di cui all’art. 31 comma 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività ex art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
Il provvedimento precisa che le comunicazioni tardive, riferite ad annualità dal 2014 al 2022, dovranno in ogni caso essere conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in vigore al momento dell’invio del file.
Per l’invio della comunicazione è obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell’Agenzia delle Entrate, previo accreditamento allo stesso servizio.
Le informazioni relative al SID sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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