La liquidazione giudiziale può implicare responsabilità per l’esperto
Le trattative vanno intraprese solo se sussiste e permane la concreta prospettiva di risanamento
Il legislatore affida all’esperto, figura di estrema complessità, il ruolo decisivo di valutare a priori le informazioni fornite dal debitore e di comprendere se vi siano concrete possibilità di risanamento dell’impresa e, quindi, di avviare e gestire le trattative con i creditori o di bloccare sul nascere (e in ogni momento di terminare) il percorso della composizione negoziata.
È l’esperto e non l’imprenditore che, con un giudizio prognostico, valuta il risultato del test di autodiagnosi di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII) e un’evidente situazione di insolvenza colta dall’esperto non va considerata a priori preclusiva per la composizione negoziata, se la gestione è orientata nel prevalente interesse dei creditori e (soprattutto) se
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