Non c’è riciclaggio senza prova del reato presupposto
La «prova logica» deve avere a oggetto un fatto penalmente rilevante e sufficientemente identificato nella sua tipologia
La giurisprudenza penale ha più volte affermato che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, non si richiedono l’esatta individuazione e l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile. Tuttavia, ciò non esonera il giudice dalla necessità di individuare la tipologia dell’illecito che sta all’origine del bene oggetto dell’attività di riciclaggio (cfr. Cass. n. 29074/2018).
La sentenza n. 19133, depositata ieri dalla Cassazione, torna sul tema del c.d. riciclaggio “innominato” fissando alcuni principi e criteri di accertamento.
Se è vero che l’esistenza del delitto presupposto ...