Al debutto l’imposta sul valore delle cripto-attività
Dovuto anche l’acconto 2024 determinabile secondo i soliti criteri storico o previsionale
In occasione dei versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2024, occorrerà pagare anche il saldo 2023 e gli acconti 2024 dell’imposta sul valore delle cripto-attività, in vigore dal 1° gennaio 2023 (art. 19 comma 18 del DL 201/2011). Lo scorso anno, l’acconto non era invece dovuto per via dell’assenza di una base storica di riferimento per il calcolo.
Tale imposta è dovuta nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.
Infatti, secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2023 (§ 3.7.3), in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel ...
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