Novativa la transazione che rimuove il contratto anche per il passato
La Cassazione individua il discrimine tra tale transazione e quella conservativa
La Cassazione, con la sentenza n. 14772 depositata ieri, ha fornito alcune interessanti indicazioni sulla distinzione tra transazione novativa e transazione conservativa, da cui dipendono rilevanti conseguenze nell’applicazione dell’imposta di registro.
Il caso di specie riguardava la registrazione di un verbale di conciliazione avente ad oggetto una transazione intervenuta tra due società che avevano stipulato un contratto di appalto e, in sede transattiva, avevano sciolto il contratto convenendo “il pagamento delle prestazioni già eseguite con le stesse modalità originariamente pattuite e cioè, in parte in danaro e in parte con trasferimenti immobiliari” soggetti a IVA.
Le modalità per l’applicazione dell’imposta di registro al contratto di transazione sono
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