Ammissibilità del cram down subordinata alla presenza di altri creditori
L’unicità del creditore pubblico determina il venir meno dell’interesse concorsuale
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la mancata adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali e assistenziali non impedisce al tribunale di procedere ugualmente con l’omologa (c.d. cram down), quando il loro consenso è determinante per il raggiungimento delle percentuali previste dagli artt. 57 comma 1 e 60 comma 1 del DLgs. 14/2019.
La caratteristica “determinante ovvero funzionale” dell’adesione del creditore pubblico costituisce presupposto indefettibile, la cui mancanza rende inammissibile il ricorso al cram down.
È da ritenere che tale requisito manchi nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria sia l’unico creditore ma non in ragione dell’unicità in sé, piuttosto perché difetta l’essenzialità della sua ...
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