Anche per il bonus facciate soppressa la cessione differita delle rate residue
Dal 29 maggio i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione non possono più optare per tale cessione
Per le spese sostenute fino al 2022, l’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 prevedeva una detrazione IRPEF/IRES per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2 aprile 68 n. 1444 (c.d. “bonus facciate”).
Con riguardo alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 l’agevolazione compete con aliquota del 90%, mentre per quelle sostenute nel 2022 nella misura del 60% e deve essere ripartita in 10 quote annuali.
In luogo della detrazione spettante, i soggetti che sostenevano le relative spese, potevano optare per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la sua cessione ai sensi dell’art. 121 comma 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
È evidente che la soppressione della possibilità
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