Reati di omessi versamenti al giudice del luogo di accertamento
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23928/2024, ha precisato che, in relazione ai reati di omesso versamento di ritenute e di IVA (artt. 10-bis e 10-ter del DLgs. 74/2000), il giudice competente per territorio è quello del luogo di relativo accertamento.
La dematerializzazione dei pagamenti, da effettuarsi esclusivamente a mezzo del c.d. modello F24 telematico, non consente, infatti, di applicare la regola di cui all’art. 8 comma 1 c.p.p. – che sarebbe la prima da considerare alla luce delle indicazioni dell’art. 18 del DLgs. 74/2000 – in base alla quale il luogo di consumazione coinciderebbe con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento imposto dal precetto normativo.
La Suprema Corte sottolinea, altresì, come sia consapevole del fatto che la giurisprudenza di legittimità sia approdata anche a quest’ultima conclusione (cfr. Cass. n. 23784/2017); tuttavia, dal momento che il contrasto interpretativo sembrerebbe ormai in via di superamento, con il consolidamento della soluzione sostenuta, non reputa necessaria la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
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