Concorso tra bancarotta fraudolenta documentale e occultamento di documenti contabili confermato
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24255/2024, ha ribadito che è configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42) e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 del DLgs. 74/2000).
I citati reati, infatti, sono tra loro in rapporto di specialità reciproca in ragione:
- del differente oggetto materiale dell’illecito, nell’uno limitato a scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, nell’altro comprensivo di tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa indipendentemente dall’obbligo di conservazione fiscale;
- dei diversi destinatari del precetto penale, posto che l’uno è indirizzato a chiunque, o meglio al “contribuente”, mentre l’altro unicamente all’imprenditore dichiarato fallito;
- del differente oggetto del dolo specifico, il “fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi”, da un lato, il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o il recare pregiudizio ai creditori, dall’altro;
- del divergente effetto lesivo delle condotte di reato, dirette, nel caso della norma penale tributaria, a precludere la ricostruzione dei redditi e del “volume” d’affari e, nel caso della norma fallimentare, a non consentire la ricostruzione del patrimonio e del “movimento” degli affari (cfr. Cass. nn. 11049/2018 e 35591/2017).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41