Per lo sconto integrale da superbonus vale la data di effettuazione inserita in fattura
Con la risposta a interpello n. 140, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito le conclusioni contenute nella risposta a interpello 13 maggio 2024 n. 103 in tema di sconto integrale in fattura per interventi con superbonus ex art. 121 del DL 34/2020.
L’Amministrazione finanziaria ha ricordato che lo scarto del file XML non pregiudica la tempestiva emissione del documento nel caso in cui venga rimosso l’errore e si proceda a un nuovo invio entro i cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto del suddetto scarto (pur restando escluse “correzioni ripetute che portino al superamento dei termini” previsti dall’art. 21 del DPR 633/72).
Inoltre, qualora l’emissione della fattura per prestazioni di servizi non sia contestuale al pagamento (che può avvenire anche mediante sconto, come nel caso di specie) e il documento indichi la data di effettuazione dell’operazione e quella di trasmissione al SdI, laddove quest’ultima sia “rispettosa dei termini di legge” il documento risulterà correttamente emesso (risposte a interpello nn. 103/2024 e 140/2024).
Se, quindi, il suddetto pagamento mediante sconto da superbonus è avvenuto il 28 dicembre 2023 – data inserita nel campo “Data” del file XML – e la fattura è stata comunque trasmessa al SdI entro i successivi 12 giorni (art. 21 comma 4 del DPR 633/72), in presenza degli ulteriori requisiti formali e sostanziali per beneficiare dell’agevolazione, è ammissibile l’applicazione dell’aliquota pari al 110% applicabile nel 2023.
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