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Alla registrazione del contratto verbale di cessione d’azienda non si applica l’interpretazione degli atti

/ REDAZIONE

Giovedì, 27 giugno 2024

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Se la cessione d’azienda è stata registrata ai sensi dell’art. 15 del DPR 131/86, che prevede la registrazione d’ufficio della cessione in forma verbale, il giudice deve verificare, per l’appunto, l’effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste da tale norma, mentre non trova applicazione l’art. 20 del DPR 131/86 che è inconciliabile con l’art. 15, nei limiti in cui l’uno (l’art. 20) richiede un atto presentato alla registrazione, che, necessariamente, manca nell’art. 15 che, invece, presuppone che la cessione d’azienda sia stata stipulata solo verbalmente.
Così potrebbe essere parafrasato il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 17642, pubblicata ieri, che evidenzia le differenze tra la cessione d’azienda verbale, contemplata dall’art. 15 del DPR 131/86, e l’art. 20 del DPR 131/86, sull’interpretazione degli atti (che, dopo le modifiche retroattive dell’art. 1 comma 87 della L. 205/2017, non ammette la possibilità di utilizzare elementi estranei all’atto o atti collegati per riqualificare il contratto presentato per la registrazione).

In particolare – spiega la Corte – in presenza della fattispecie di cui all’art. 15 citato, il giudice deve verificare che, al momento del perfezionamento del contratto verbale di cessione d’azienda, sussistessero le condizioni che ne legittimano la registrazione d’ufficio ovvero che ricorressero:
- o la presunzione legale costituita da “cambiamenti relativi alla ditta, all’insegna o alla titolarità dell’esercizio dell’impresa, nonostante la continuazione della medesima attività commerciale nello stesso locale”;
- ovvero “indizi gravi precisi e concordanti in ordine al trasferimento dei beni costituenti (almeno) un nucleo di organizzazione finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa e, dunque, di per sé idoneo a consentire l’inizio la continuazione di quella determinata attività”.

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