Linee di indirizzo aggiornate sulla presa in carico delle persone in condizioni di svantaggio per l’ADI
È stato firmato il DM 24 giugno 2024 n. 104, che approva le Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio, rilevanti ai soli fini dell’accesso all’assegno di inclusione introdotto dal DL 48/2023.
Tra i beneficiari dell’assegno rientrano infatti anche i nuclei con componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla Pubblica Amministrazione. Sono in condizione di svantaggio le seguenti categorie:
- persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari;
- persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%;
- persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche;
- persone vittime di tratta;
- persone vittime di violenza di genere;
- persone ex detenute;
- persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa;
- persone senza dimora;
- neomaggiorenni, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.
La condizione di svantaggio è legata a obiettivi e durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. Pertanto, il mero svolgimento della valutazione delle condizioni di bisogno e un progetto di sola assistenza economica non sono sufficienti a qualificare in condizioni di svantaggio i componenti il nucleo familiare.
La presa in carico e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari deve essere precedente e sussistere alla data di presentazione della domanda AdI.
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