Ragioni di credito mai ostative alla chiusura della liquidazione giudiziale
Il curatore deve solo valutare la potenziale collocazione del credito in relazione all’attivo distribuibile
L’art. 233 comma 1 del DLgs. 14/2019 (CCII) dispone che la procedura di liquidazione giudiziale si chiude quando ricorrono quattro casi specifici, tra cui quello sub lettera c) relativo alla compiuta ripartizione finale dell’attivo. Nel successivo art. 234 del CCII si specifica che, nella suddetta ipotesi, la chiusura della procedura non è impedita dalla “pendenza di giudizi”, per i quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, attuando così quella fictio iuris di chiusura della liquidazione giudiziale con prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi.
Ciò premesso, si evidenzia che i giudizi in cui potrebbe essere coinvolta una liquidazione giudiziale possono suddividersi in tre macro categorie:
- le controversie (attive) insorte per iniziativa della curatela, ...
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