Sequestro del contante solo con gli elementi del reato presupposto di riciclaggio
L’estensione generalizzata della possibilità di contestare la fattispecie comporterebbe una eccessiva compressione del diritto di proprietà
Una questione controversa che si è presentata in seno alla giurisprudenza di legittimità penale attiene alla possibilità di adottare un provvedimento di sequestro di profitti asseritamente illeciti in presenza di una contestazione di reati da ricezione o reinvestimento di tali profitti (come quello di riciclaggio) a fronte del mero rinvenimento di rilevanti quantitativi di denaro contante nella disponibilità di soggetti privi di adeguati redditi leciti.
In alcuni casi, infatti, la Suprema Corte ha affermato che si potrebbe procedere in tale senso quando il giudice ravvisi l’esistenza del delitto presupposto basandosi esclusivamente su prove logiche, senza un concreto accertamento giudiziale della relativa commissione (cfr. Cass. n. 20188/2015 e Cass. n. 43532/2021).
Questa soluzione, però,