Nella ristrutturazione dei debiti un creditore non può contestare i crediti altrui
Le osservazioni devono limitarsi all’assenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione, oppure alla convenienza del piano
Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza del 23 novembre 2023 n. 43, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da un debitore sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019 nella versione vigente dopo le modifiche del DLgs. 147/2020 e del DLgs. 83/2022.
La vicenda trae origine da un ricorso, con il quale un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese – nell’attualità non più imprenditore, bensì lavoratore dipendente – chiedeva al Tribunale di Cuneo di poter essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII: nello specifico, la parte ricorrente, preliminarmente, deduceva di versare in una situazione di insolvenza sulla base di una situazione debitoria ...
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