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Giovedì, 15 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Nella ristrutturazione dei debiti un creditore non può contestare i crediti altrui

Le osservazioni devono limitarsi all’assenza dei requisiti e delle condizioni per l’ammissione, oppure alla convenienza del piano

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Venerdì, 19 luglio 2024

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Il Tribunale di Cuneo, con la sentenza del 23 novembre 2023 n. 43, ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da un debitore sovraindebitato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019 nella versione vigente dopo le modifiche del DLgs. 147/2020 e del DLgs. 83/2022.

La vicenda trae origine da un ricorso, con il quale un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese – nell’attualità non più imprenditore, bensì lavoratore dipendente – chiedeva al Tribunale di Cuneo di poter essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII: nello specifico, la parte ricorrente, preliminarmente, deduceva di versare in una situazione di insolvenza sulla base di una situazione debitoria ...

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